Art. 59

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Sede dell'esattoria

[2]L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, nel caso di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio fermo restando l'obbligo eventualmente pattuito nel contratto esattoriale di fissare altri recapiti nella circoscrizione dell'esattoria. L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal contratto. L'intendente di finanza, se lo ritenga necessario, puo' modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a spese dell'esattore. Nei locali destinati al pubblico devono essere costantemente esposte le patenti dell'esattore, del collettore e del personale autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della sede dell'esattoria deve essere costantemente esposto l'orario d'ufficio per il pubblico. L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria, deve farsi rappresentare dal collettore o, in mancanza, dall'ufficiale esattoriale.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art59 · fonte su Normattiva