Art. 67
[1]Procedura di espropriazione
[2]Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dei commi secondo, cosi' come codificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1960, n. 1544, e terzo dell'art. 200, nonche' degli articoli 219 e seguenti del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, con le seguenti modifiche:
- 1)le attribuzioni spettanti all'esattore ed agli ufficiali esattoriali sono espletate rispettivamente dal ricevitore provinciale e dagli ufficiali giudiziari;
- 2)il creditore istante ed in ogni caso il ricevitore provinciale possono concorrere all'asta senza depositare la cauzione prevista dall'art. 236;
- 3)il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;
- 4)nell'ipotesi prevista dall'art. 238 l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione e dell'indennita' di mora;
- 5)gli articoli 231, 232, e 241 non si applicano. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecari per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva