Art. 75

[1]Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli

[2]L'esattore, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati ai sensi dell'art. 187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Quando rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del domicilio dei contribuenti, l'esattore deve farne denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio. Egli deve inoltre in qualsiasi tempo, qualora rilevi che un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o il presupposto dell'imposizione e' cessato, informarne l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore. In caso di dubbio sull'identita' del contribuente l'esattore puo' chiedere gli opportuni chiarimenti. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art75 · fonte su Normattiva