Art. 63
[1]Obbligo del non riscosso come riscosso
[2]La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli articoli 70, 71 e 72. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva