Art. 76
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[1]Quietanze e annotazioni
[2]Le quietanze rilasciate dall'esattore ai sensi del primo comma dell'art. 193 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sono staccate da apposito bollettario, conforme al modello fissato dal Ministro per le finanze. Agli altri adempimenti prescritti dall'art. 193 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'esattore deve provvedere nel termine di dieci giorni dalla data del pagamento.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva