Art. 85
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[1]Procedure concorsuali
[2]L'esperimento della procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 266 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 non esime l'esattore dall'insinuazione del credito nella procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Se la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 84 la domanda di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento, o della liquidazione coatta amministrativa ovvero, in caso di concordato, dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dello stesso.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva