Art. 86
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[1]Verbali di pignoramento
[2]In caso di pignoramento negativo o insufficiente l'esattore, se il credito per cui procede e' complessivamente superiore a lire diecimila, esibisce entro sessanta giorni il relativo verbale al sindaco e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore. Il sindaco e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore appongono sul verbale il proprio visto e, qualora siano a conoscenza di elementi utili per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive, li annotano in calce.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva