Art. 87
[1]Nuove procedure
[2]L'esattore e' tenuto ad esperire le procedure che possono essere svolte sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo precedente e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dagli enti impositori anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso. Il rimborso rimane sospeso finche' non siano esaurite le nuove procedere, salvo il disposto dell'art. 93. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva