Art. 91

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[1]L'esecuzione del rimborso

[2]L'intendente di finanza provvede al pagamento dei rimborsi dovuti dallo Stato con mandato da ordine di accreditamento, informandone il ricevitore provinciale. Per i rimborsi a carico della provincia, del comma o di altri enti l'intendente trasmette all'esattore appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art91 · fonte su Normattiva