Art. 91
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[1]L'esecuzione del rimborso
[2]L'intendente di finanza provvede al pagamento dei rimborsi dovuti dallo Stato con mandato da ordine di accreditamento, informandone il ricevitore provinciale. Per i rimborsi a carico della provincia, del comma o di altri enti l'intendente trasmette all'esattore appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva