Art. 92
[1]Ricorsi
[2]Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La decisione del Ministro per le finanze e' trasmessa all'intendente di finanza che la notifica all'esattore. Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze e' ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva