Art. 99
[1]Funzioni del sorvegliante
[2]Il sorvegliante controlla le riscossioni, i versamenti, le procedure esecutive ed in genere tutti gli atti dell'esattore, dei collettori, degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori, senza peraltro sostituirsi all'esattore o impedirne comunque le operazioni. Quando i titoli ed i valori non sono depositati presso un istituto di credito, sono conservati in apposita cassa. Le somme riscosse dall'esattore, fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 61, sono versate entro tre giorni, a cura del sorvegliante, al ricevitore provinciale ed agli enti interessati secondo le rispettive spettanze. Le somme riscosse per tributi o entrate patrimoniali con scadenza successiva alla nomina del sorvegliante non possono essere imputate ad estinzione dei debiti dell'esattore scaduti anteriormente. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva