Art. 102 t.u.s.l. — Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al riguardo.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva