Art. 107 t.u.s.l.
Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva