Art. 117 t.u.s.l. — Lavori in prossimita' di parti attive
((Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare)) lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
- a)mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b)posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c)tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti ((e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche)).
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva