Art. 127 t.u.s.l.
Ponti a sbalzo
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita' e la stabilita'.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva