Art. 137 t.u.s.l. — Manutenzione e revisione
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 6 I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
6Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 81, comma 1) che "All'articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il preposto"."
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva