Art. 141 t.u.s.l.
Strutture speciali
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilita' dell'opera sia completamente assicurata.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva