Art. 158 t.u.s.l. — Sanzioni per i coordinatori
Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
- a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
- b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva