Art. 17 t.u.s.l. — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
- a)la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b)la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva