Art. 256
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:
- a)nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attivita' dell'Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione;
- b)il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivita' svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attivita' di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore. Il documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione:
- a)non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma e' custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne e' data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
- b)puo' essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivita' dell'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva