Art. 177 t.u.s.l. — Informazione e formazione
In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
- a)fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
- 1)le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
- 2)le modalita' di svolgimento dell'attivita';
- 3)la protezione degli occhi e della vista;
- b)assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva