Art. 177 t.u.s.l.Informazione e formazione

In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

  • a)fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  • 1)le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
  • 2)le modalita' di svolgimento dell'attivita';
  • 3)la protezione degli occhi e della vista;
  • b)assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art177 · fonte su Normattiva