Art. 239 t.u.s.l. — Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
- a)((gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione)) presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b)le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c)le misure igieniche da osservare;
- d)la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e)il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
- e-bis)l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali e' stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ((e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro)). (( L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicita' almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. )) (( Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili. ))
Testo vigente dal 11 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 56 su Normattiva