Art. 195 t.u.s.l. — Informazione e formazione dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva