Art. 184 t.u.s.l.Informazione e formazione dei lavoratori

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

  • a)alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  • b)all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi associati;
  • c)ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
  • d)alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
  • e)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  • f)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
  • g)all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art184 · fonte su Normattiva