Art. 22 t.u.s.l. — Obblighi dei progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva