Art. 23 t.u.s.l. — Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva