Art. 224 t.u.s.l. — Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
- a)progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b)fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c)riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d)riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
- e)misure igieniche adeguate;
- f)riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
- g)metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva