Art. 24 t.u.s.l.
Obblighi degli installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva