Art. 246 t.u.s.l. — Campo di applicazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.
Testo vigente dal 24 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 62 su Normattiva