Art. 270 t.u.s.l.
Autorizzazione
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)). La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
- a)le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
- b)l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita'. Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva