Art. 272 t.u.s.l. — Misure tecniche, organizzative, procedurali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
In tutte le attivita' per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. In particolare, il datore di lavoro:
- a)evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita' lavorativa lo consente;
- b)limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c)progetta adeguatamente i processi lavorativi;
- d)adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e)adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f)usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g)elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h)definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i)verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l)predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m)concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva