Art. 286 t.u.s.l.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva