Art. 296 t.u.s.l. — Verifiche
Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva