Art. 294-bis t.u.s.l. — Informazione e formazione dei lavoratori
Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
- a)alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- b)alla classificazione delle zone;
- c)alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- d)ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
- e)ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f)al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- g)agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h)all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva