Art. 294-bis t.u.s.l.Informazione e formazione dei lavoratori

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

  • a)alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  • b)alla classificazione delle zone;
  • c)alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
  • d)ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
  • e)ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
  • f)al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
  • g)agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
  • h)all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art294bis · fonte su Normattiva