Art. 301-bis t.u.s.l.
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, e' ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva