Art. 41 t.u.s.l. — Sorveglianza sanitaria
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La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
- a)nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b)qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende:
- a)visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
- b)visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c)visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
- d)visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
- e)visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- a)in fase preassuntiva; 1 3
- b)per accertare stati di gravidanza;
- c)negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a)idoneita';
- b)idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c)inidoneita' temporanea;
- d)inidoneita' permanente. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129
1con decorrenza dal 1 gennaio 2009
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
con decorrenza dal 16 maggio 2009
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo 41, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
Testo vigente dal 1 marzo 2009 al 20 agosto 2009 · versione 3 su Normattiva