Art. 54 t.u.s.l.
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva