Art. 56 t.u.s.l. — Sanzioni per il preposto
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I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
- a)con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
- b)con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
- c)con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva