Art. 63 t.u.s.l. — Requisiti di salute e di sicurezza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva