Art. 63 t.u.s.l. — Requisiti di salute e di sicurezza
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. (( L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. )) La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva