Art. 68 t.u.s.l. — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
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Il datore di lavoro e' punito:
- a)con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
- b)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
- c)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva