Art. 73 t.u.s.l. — Informazione, formazione e addestramento
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Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano ((una formazione e un addestramento adeguati,)) in rapporto alla sicurezza relativamente:
- a)alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b)alle situazioni anormali prevedibili. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano ((una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo)) delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
Testo vigente dal 20 agosto 2009 al 21 agosto 2013 · versione 6 su Normattiva