Art. 88 t.u.s.l.
Campo di applicazione
Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). Le disposizioni del presente capo non si applicano:
- a)ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b)ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c)ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d)ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e)alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f)ai lavori svolti in mare;
- g)alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
- g-bis)((ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X)); g-ter), alle attivita' di cui al decreto legislativo 27 luglio i1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attivita', individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
Testo vigente dal 18 agosto 2015, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva