Art. 95 t.u.s.l. — Misure generali di tutela
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I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- a)il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
- b)la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c)le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d)la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e)la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f)l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g)la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h)le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva