Art. 97 t.u.s.l. — Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
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Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- a)coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b)verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva