Art. 13
Controllo giudiziario sull'amministrazione di societa' a controllo pubblico Nelle societa' a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entita' della partecipazione di cui e' titolare, e' legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale. Il presente articolo si applica anche alle societa' a controllo pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata.
Testo vigente dal 8 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva