Art. 100 — Nomina di un secondo difensore
Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo' nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva