Art. 91
Esclusione dal patrocinio
L'ammissione al patrocinio e' esclusa:
- a)per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b)se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva