Art. 102
(L) Nomina del consulente tecnico di parte
Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
11La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete".
Testo vigente dal 12 luglio 2007, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva