Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Compensi spettanti al consulente tecnico nominato dalla parte ammessa - Riduzione di un terzo - Operatività anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie per le quali non è avvenuto il previsto adeguamento - Irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa dei non abbienti - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La disposizione censurata dal Tribunale di Grosseto - che, a fini di contenimento della spesa pubblica, impone una drastica riduzione dei compensi liquidabili per le prestazioni rese nel processo penale di cui sia parte una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - risulta irragionevole non in sé, ma in quanto incide su tariffe che, inferiori fin dall'origine ai valori del mercato professionale, non sono mai state aggiornate mediante l'adeguamento triennale prescritto dal citato art. 54. In tali termini l'irragionevolezza è stata già accertata dalla sentenza n. 192 del 2015 con riferimento ai compensi spettanti all'ausiliario del magistrato, e non può non estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte, la condizione del quale - sotto lo specifico profilo della misura dei compensi determinabili in base al d.m. 30 maggio 2002 - è identica a quella dell'ausiliario, in virtù del rinvio agli artt. 50 e 54 contenuto nell'art. 83 del citato t.u. in materia di spese di giustizia. L'irragionevole decurtazione (tra le cui ricadute di sistema non è implausibile includere l'allontanamento dei migliori professionisti dal circuito delle consulenze) rende altresì percepibile una disparità di condizione fra le parti del processo penale in cui siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato, derivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva del diritto di difesa assicurato anche ai non abbienti - che la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso, mentre il pubblico ministero può avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la riduzione e che non possono rifiutare l'incarico (art. 359 cod. proc. pen.). ( Precedenti citati: sentenza n. 192 del 2015; sentenza n. 88 del 1970, ordinanze n. 374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988 e n. 69 del 1979, sul generale obbiettivo di contenere in giusti limiti le spese giudiziali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato ). Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013
Spese di giustizia - Liquidazione, a carico dell'Erario, degli onorari spettanti ai difensori - Riduzione di un terzo degli importi - Ritenuta applicabilità del criterio anche nella liquidazione di onorari per prestazioni già interamente compiute prima della entrata in vigore della legge - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra professionisti in relazione al momento della liquidazione dell'onorario - Asserita violazione dell'affidamento riposto dalla parte di un rapporto a natura sostanzialmente negoziale - Asserita violazione del principio della retribuzione proporzionata al lavoro prestato - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, aventi ad oggetto la liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari spettanti ai difensori. Il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore di cui al precedente comma 606, lett. b ), si applichi alle «liquidazioni successive» alla data di entrata in vigore della medesima legge. Secondo il rimettente, tale formulazione vincolerebbe l'interprete ad applicare la diminuzione in questione ad ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza, determinando la violazione del principio di uguaglianza e degli ulteriori parametri costituzionali invocati. La norma citata, tuttavia, deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, il quale esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Deve rilevarsi, dunque, che anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria deve essere remunerata secondo un unico criterio, e laddove devono liquidarsi onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute diverse tariffe professionali, ciò che rileva è la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. Sugli obblighi imposti al rimettente in punto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2015 e 71/2015. Sull'erroneità del presupposto interpretativo, tale da condurre ad un giudizio di non fondatezza delle questioni sollevate, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 186/2015 e 51/2015. Sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 2/1981. Sulle criticità dell'applicazione della diminuzione di un terzo dei compensi del difensore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 192/2015 e 18/2015. Sui compensi previsti per singole prestazioni professionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.
sentenza 13/2016massima n. 38707 Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013
Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Determinazione degli importi liquidabili per la prima e le successive vacazioni - Riduzione di un terzo dei compensi - Mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che prevedono, rispettivamente, gli onorari spettanti agli ausiliari dei magistrati ed i relativi importi liquidabili per la prima e le successive vacazioni, nonché la riduzione di un terzo dei medesimi compensi. La censura delle suindicate disposizioni proviene dalla necessità, da parte del rimettente, di modificare una liquidazione onoraria previamente concessa. Il provvedimento così ipotizzato, invero, deve considerarsi illegittimo, atteso che non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti giurisdizionali, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale. Sull'inammissibilità delle questioni per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la norma impugnata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 18/2015 e 249/2010.
Riguarda ancheart. 4 legge 319/1980
Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Riduzione di un terzo dei compensi - Applicabilità alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento alle prestazioni espletate in epoca anteriore - Questione sollevata nell'ambito di un giudizio in cui non vi è stata ammissione al patrocinio a spese dell'erario - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., e degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1989, n. 319 e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che operano una riduzione dei compensi spettanti agli ausiliari dei magistrati, con riguardo ai soli giudizi con patrocinio a carico erariale. Nel giudizio a quibus non vi è stata ammissione di alcuna parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, comportando, in tal guisa, l'inapplicabilità delle norme impugnate.
Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013art. 4 legge 319/1980
Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Prevista riduzione di un terzo dei compensi - Misura adottata nell'ambito della legge di stabilità per finalità di contenimento della spesa erariale - Omessa subordinazione della prevista riduzione all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi - Irragionevole bilanciamento delle esigenze di riduzione della spesa e remunerazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b ), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. L'intervento di riduzione dei compensi spettanti doveva tener conto dell'aggiornamento triennale, previsto dal summenzionato art. 54, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento, tuttavia, non risulta essere attuato da oltre un decennio, comportando, in tal guisa, l'irragionevolezza della scelta legislativa di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia. Sulle inadempienze amministrative dei vincoli di adeguamento previsti dalla fonte primaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.
Riguarda ancheart. 1 legge 147/2013